Per quanto potrebbe sembrare uno gioco di parole (volgare aggiungendo un paio di lettere), ci troviamo a commentare l’ennesima minaccia nei confronti della libertà in rete, o se vogliamo, l’ennesimo tentativo di realizzare un legge bavaglio scritta con quella che sembra essere una mediocre compenteza in materia (opinione personale), ad opera dell’onorevole Giovanni Fava della Lega Nord.
Si ripropone infatti la possibilità di imporre ai provider l’obbligo di rimozione di contenuti ritenuti violazione dei diritti d’autore, su richieste di , senza passare dalle autorità competenti (aggiunta delle parole “o di qualunque soggetto interessato” dopo “autorità competenti” sul testo precedente), con un meccanismo privo di una verifica giudiziaria. In altre parole, in modo onestamente poco ragionevole si propone una sorta di “Far West” o, se vogliamo, di una nuova caccia alle streghe in nome del copyright.
Anche se il tema è il “copyright”, è ovvio come tale meccanismo possa riflettersi sulla libertà di espressione stessa, caratteristica fondamentale della rete a differenza di altri media.
Inoltre potrebbe innescare un pericoloso meccanismo di autoprotezione, in cui, gli stessi provider e fornitori di servizio, potrebbero trovare più conveniente da subito, bloccare tutto da subito, sia esso lecito o meno, a probabile vantaggio dei media più tradizionali.
Bisogna anche considerare che questo provvedimento introdurrebbe, oltre ad alcune complessita sul piano tecnico dei costi di gestione da parte dei fornitori di servizio che si scaricherebbero, a loro volta sugli utenti stessi.
Personalmente ritengo che simili provvedimenti non vengano presi alla leggera, affrontati in maniera così sbrigativa, e praticamente di nascosto; se è vero che da qui a venire aumenterà il bisogno di normazione, e bene che si cominci a pensare ad qualcosa di più completo, organico e garante delle libertà individuali, senza bisogno di altre proposte “Carlucci“.
Riporto il testo della proposta (sperando di aver preso il pezzo giusto) poi approvato dalla commissione:
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
ART. 5-bis.
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legi-
slativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attua-
zione della direttiva 2000/31/CE relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione nel mercato in-
terno, con particolare riferimento al com-
mercio elettronico).
1. All’articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE re-
lativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell’informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al
commercio elettronico, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « avvalendosi a tal
fine di tutte le informazioni di cui di-
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Commissione XIV
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sponga, incluse quelle che gli sono state
fornite dai titolari dei diritti violati dal-
l’attività o dall’informazione, anche in re-
lazione ad attività o a informazioni illecite
precedentemente memorizzate dal presta-
tore a richiesta dello stesso o di altri
destinatari del servizio »;
b) alla lettera b), dopo le parole: « auto-
rità competenti » sono inserite le seguenti:
« o di qualunque soggetto interessato, ».
2. All’articolo 16 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, sono ag-
giunti, in fine, i seguenti commi:
« 3-bis. In ogni caso le esenzioni e le
deroghe in materia di responsabilità previ-
ste dal presente decreto non si applicano:
a) al prestatore che deliberatamente
collabora con un destinatario del suo ser-
vizio al fine di commettere atti illeciti;
b) al prestatore che mette a disposi-
zione del destinatario dei suoi servizi og-
getto del presente decreto, o comunque
fornisce o presta a suo favore, anche
strumenti o servizi ulteriori, in particolare
di carattere organizzativo o promozionale,
ovvero adotta modalità di presentazione
delle informazioni non necessarie ai fini
dell’espletamento dei servizi oggetto del
presente decreto, che sono idonei ad age-
volare o a promuovere la messa in com-
mercio di prodotti o di servizi a opera del
destinatario del servizio;
3-ter. Le esenzioni e le deroghe in
materia di responsabilità previste dal pre-
sente decreto lasciano impregiudicata la
possibilità di azioni inibitorie di altro tipo
e, in particolare, delle azioni inibitorie
previste dal codice della proprietà indu-
striale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre
fine a una violazione di diritti della pro-
prietà industriale o intellettuale o a im-
pedirla, anche con la rimozione dell’infor-
mazione illecita o con la disabilitazione
dell’accesso alla medesima ».
5. 014.
Fava.
Alexjan Carraturo